Autocertificazione conducente veicolo
Ultima modifica 9 novembre 2019
Come Fare:
Scaricare e compilare il modulo allegato.
Che cos'è l' AutoCertificazione ?
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
L'autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
- Pubbliche Amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico);
- Gestori di Servizi Pubblici (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
- Privati che lo consentono.
Dal 1° gennaio 2012 l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183).
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).
Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.
L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
L'autocertificazione può essere presentata:
- di persona;
- per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
- se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
Dove Rivolgersi:
Ufficio anagrafe
Tariffe e costi:
Gratuito: 0,00 €